Art. 1
In vigore dal 18 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine teologiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia delle religioni.
Art. 53: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine teologiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia delle religioni.
Art. 54: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine teologiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia delle religioni.
Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:
Didattica della matematica;
Linguistica matematica;
Sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
Teoria degli automi;
Ricerca operativa;
Teoria dei sistemi.
Art. 113: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Analisi chimica farmaceutica strumentale;
Biofarmaceutica;
Chemioterapia;
Farmacocinetica;
Legislazione ed amministrazione farmaceutica: farmacia ospedaliera;
Storia della farmacia;
Tecnologie chimico-farmaceutiche;
Tossicologia.
Gli articoli 115 e 116, relativi alle norme per gli esami di laurea in farmacia, sono abrogati e sostituiti dal seguente con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 115. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene in una seduta unica alla fine del 4° anno e comprende:
a) discussione orale su di una dissertazione scritta presentata dal candidato, dietro ricerche preferibilmente sperimentali, in una delle discipline della facoltà nella quale abbia superato l'esame e sopra un argomento attinente agli scopi e agli intendimenti della laurea;
b) discussione orale su uno di due argomenti scelti dal candidato in diverse materie d'insegnamento della facoltà, escluso quello della dissertazione;
c) discussione orale sulla pratica farmaceutica, l'arte del ricettare la Farmacopea italiana, la legislazione farmaceutica.
Sull'insieme di queste prove viene dato un voto unico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 72. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;354#art-1