Art. 3
In vigore dal 12 ago 1972
A decorrere dal 1 luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi è parificato a quello dei lavoratori dipendenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1972
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - TAVIANI - COLOMBO - GAVA - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 36. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-12;325#art-3