Art. 1
In vigore dal 6 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 29 dicembre 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-11;536#art-1