Art. 1
In vigore dal 18 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 63: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia l'istituto del teatro muta denominazione in quella di "Istituto del teatro e dello spettacolo".
Art. 66: all'elenco degli insegnamenti complementari al corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'arte;
Sociologia della letteratura;
Storia inglese;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della scienza;
Islamistica;
Semitistica;
Storia americana;
Storia delle religioni;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia della Chiesa;
Storia dell'Oriente europeo;
Storia dei partiti politici;
Storia della storiografia;
Topografia antica;
Storia bizantina;
Storia greca;
Storia contemporanea;
Storia delle dottrine economiche.
Art. 67: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della scienza;
jalamistica;
Semitistica;
Storia americana;
Storia delle religioni;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia della Chiesa;
Storia dell'Oriente europeo;
Storia dei partiti politici;
Storia della storiografia;
Topografia antica;
Teoria e storia della didattica;
Pedagogia sociale;
Storia contemporanea;
Storia delle dottrine economiche.
Art. 68: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia della letteratura austriaca;
Storia della lingua tedesca;
Storia inglese;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della scienza;
Storia della lingua spagnola;
Lingua e letteratura catalana;
Islamistica;
Semitistica;
Storia americana;
Storia delle religioni;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia della Chiesa;
Storia dell'Oriente europeo;
Storia dei partiti politici;
Storia della storiografia;
Topografia antica;
Storia contemporanea;
Storia delle dottrine economiche.
Art. 79: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'arte;
Sociologia della letteratura;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della scienza;
Islamistica;
Semitistica;
Storia americana;
Storia delle religioni;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia della Chiesa;
Storia dell'Oriente europeo;
Storia dei partiti politici;
Storia della storiografia;
Topografia antica;
Storia contemporanea;
Storia delle dottrine economiche.
Nello stesso elenco l'insegnamento di sociologia dell'arte e della letteratura è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 53. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-11;352#art-1