Art. 1

In vigore dal 18 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 63: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia l'istituto del teatro muta denominazione in quella di "Istituto del teatro e dello spettacolo". Art. 66: all'elenco degli insegnamenti complementari al corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'arte; Sociologia della letteratura; Storia inglese; Storia della filosofia antica; Storia della filosofia contemporanea; Storia della scienza; Islamistica; Semitistica; Storia americana; Storia delle religioni; Storia dei trattati e politica internazionale; Storia della Chiesa; Storia dell'Oriente europeo; Storia dei partiti politici; Storia della storiografia; Topografia antica; Storia bizantina; Storia greca; Storia contemporanea; Storia delle dottrine economiche. Art. 67: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Storia della filosofia antica; Storia della filosofia contemporanea; Storia della scienza; jalamistica; Semitistica; Storia americana; Storia delle religioni; Storia dei trattati e politica internazionale; Storia della Chiesa; Storia dell'Oriente europeo; Storia dei partiti politici; Storia della storiografia; Topografia antica; Teoria e storia della didattica; Pedagogia sociale; Storia contemporanea; Storia delle dottrine economiche. Art. 68: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Storia della letteratura austriaca; Storia della lingua tedesca; Storia inglese; Storia della filosofia antica; Storia della filosofia contemporanea; Storia della scienza; Storia della lingua spagnola; Lingua e letteratura catalana; Islamistica; Semitistica; Storia americana; Storia delle religioni; Storia dei trattati e politica internazionale; Storia della Chiesa; Storia dell'Oriente europeo; Storia dei partiti politici; Storia della storiografia; Topografia antica; Storia contemporanea; Storia delle dottrine economiche. Art. 79: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'arte; Sociologia della letteratura; Storia della filosofia antica; Storia della filosofia contemporanea; Storia della scienza; Islamistica; Semitistica; Storia americana; Storia delle religioni; Storia dei trattati e politica internazionale; Storia della Chiesa; Storia dell'Oriente europeo; Storia dei partiti politici; Storia della storiografia; Topografia antica; Storia contemporanea; Storia delle dottrine economiche. Nello stesso elenco l'insegnamento di sociologia dell'arte e della letteratura è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 53. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-11;352#art-1

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