Art. 3
In vigore dal 2 set 1972
I modelli delle insegne, dei nastri e dei diplomi riguardanti le decorazioni di cui ai precedenti , risultano dai disegni annessi al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1972
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 97. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-10;426#art-3