Art. 1

In vigore dal 21 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 novembre 1910, n. 871, che istituisce la commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1771, relativo alla composizione della predetta commissione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visti i decreti ministeriali in data 30 settembre 1966, concernenti la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per il personale militare della Marina e della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per la marina mercantile; Decreta: . La composizione della commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste, istituita con regio decreto 27 novembre 1910, n. 871, e successive modificazioni, è stabilita come segue: un ufficiale ammiraglio del servizio permanente o delle categorie in congedo, presidente; il direttore dell'ispettorato dei fari e segnalamenti marittimi presso lo Stato maggiore della Marina, membro; il direttore generale delle opere marittime presso il Ministero dei lavori pubblici, membro; il direttore generale del demanio marittimo e dei porti presso il Ministero della marina mercantile, membro; due impiegati della carriera direttiva del genio civile di qualifica non inferiore ad ispettore generale, membri; il direttore dell'istituto idrografico della Marina militare, membro; un colonnello o tenente colonnello di porto, designato dal Ministero della marina mercantile, membro; un capitano di lungo corso designato dal Ministero della marina mercantile, membro; il capo dell'ufficio tecnico dei fari e segnalamenti marittimi della Marina militare, membro; l'ufficiale dell'Arma aeronautica in servizio di collegamento presso lo stato maggiore della Marina militare o l'ufficiale della Marina militare in servizio di collegamento presso lo stato maggiore dell'Aeronautica, membro; un ufficiale generale o superiore dell'Aeronautica, in servizio presso la direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, membro; il capo dell'ufficio primo dell'ispettorato dei fari e segnalamenti marittimi dello stato maggiore della Marina, membro; il capo dell'ufficio secondo dell'ispettorato dei fari e segnalamenti marittimi dello stato maggiore della Marina, membro e segretario; un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici di qualifica non superiore a direttore di sezione, membro e segretario; un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della marina mercantile di qualifica non superiore a direttore di sezione, membro e segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-10;1137#art-1

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