Art. 1

In vigore dal 23 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Le opere occorrenti per assicurare un collegamento diretto tra lo stabilimento della Marina militare in Val Dorbola ed il deposito munizioni ubicato in località Cà Moncelo già costruite dalla Marina militare nel comune di Aulla, sono dichiarate di pubblica utilità. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-08;299#art-1

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