Art. 1

In vigore dal 23 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che ha istituito in quel territorio regionale un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano; Visto l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, recante norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il n. 3) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, è sostituito dal seguente: "3) Commissario del Governo per la provincia di Trento e commissario del Governo per la provincia di Bolzano". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 maggio 1972 LEONE ANDREOTTI - RUMOR COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 121. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-06;298#art-1

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