Art. 1
In vigore dal 23 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo unico
Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 122. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-06;297#art-1