Art. 1
In vigore dal 13 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, n. 1222;
Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Le materie, gli orari e i programmi di insegnamento in vigore negli istituti tecnici per geometri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, n. 1222, sono modificati da quelli allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 18. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-01;825#art-1