Art. 1
In vigore dal 19 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 343, relativo alla scuola di specializzazione in ingegneria mineraria, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 343. - Il piano degli studi della scuola è il seguente:
1° Anno:
Mineralogia;
Geologia;
Giacimenti minerari;
Geofisica mineraria;
Arte mineraria;
Petrografia (sem.)
2° Anno:
Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
Tecnica dei sondaggi;
Legislazione mineraria (sem.);
e due corsi a scelta fra i seguenti:
Impianti minerari;
Preparazione dei minerali;
Meccanica delle rocce;
Produzione e trasporto degli idrocarburi;
Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi.
Gli articoli 375 e 376 (già 227 e 228), relativi alla scuola di specializzazione in ingegneria e tecnica nucleare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 375. - Le materie di insegnamento della scuola sono:
1° Anno:
Metodi matematici dell'ingegneria nucleare;
Metodi quantistici della fisica nucleare;
Principi fisici di conversione diretta della energia;
Scienza dei materiali;
Teoria dei reattori nucleari;
Teoria molecolare dei gas e dei liquidi.
2° Anno:
Dinamica e controllo dei reattori nucleari;
Effetti delle radiazioni sui materiali;
Fisica dei plasmi e fusione termonucleare;
Ingegneria dei sistemi nucleari;
Ingegneria del reattore nucleare;
Metodi avanzati di progettazione neutronica dei reattori nucleari;
Metodi sperimentali di fisica del reattore nucleare.
Durante l'anno accademico verranno tenuti, secondo un piano fissato dal direttore della scuola, udito il consiglio della medesima, colloqui e seminari inerenti alle materie di insegnamento previsti.
Art. 376. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al comma a) e b) dell'art. 372, gli iscritti dovranno seguire, superando i relativi esami, almeno quattro delle materie previste per il primo anno e quattro di quelle previste per il secondo anno (come sarà indicato, sentito l'iscritto, dal consiglio della scuola). Gli iscritti dovranno inoltre svolgere, durante il secondo anno di corso, un lavoro di ricerca o progetto nell'ambito e per conto della scuola e scrivere sotto forma di tesi, una relazione riguardante tale lavoro.
Per l'iscrizione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno avere superato gli esami relativi ad almeno tre delle materie previste per il primo anno.
Per il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto di perfezionamento di cui al comma c) dell'art. 372 gli iscritti dovranno seguire, superando i relativi esami, almeno quattro delle sette materie previste nel precedente articolo per il 2° anno (come sarà indicato, sentito l'iscritto, dal consiglio della scuola).
Gli iscritti inoltre dovranno svolgere un lavoro di ricerca o progetto nell'ambito e per conto della scuola e scrivere, sotto forma di tesi, una relazione riguardante tale lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 76. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-01;357#art-1