Art. 2

In vigore dal 24 dic 1972
Le materie e i gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua di insegnamento per ciascuna materia sono stabiliti nella tabella B, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-22;745#art-2

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