Art. 1
In vigore dal 26 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, n. 1222;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038;
Ritenuta l'opportunità di adottare nuove materie, orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo specializzato per le arti grafiche dell'istituto tecnico industriale;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Le materie, gli orari ed i programmi di insegnamento, in sostituzione di quelli approvati con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, numero 1222, sono quelli allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 53. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-22;556#art-1