Art. 1

In vigore dal 5 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri; Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri; Considerato che dal 1 ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Ciriè.
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