Art. 1
In vigore dal 13 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie; i posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1966-67, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il verbale dell'adunanza del 20 marzo 1972, nella quale la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa ha avanzato la proposta intesa ad ottenere che il posto di professore di ruolo assegnato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 62, per il raddoppiamento di filologia romanza venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di letteratura latina;
Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore, di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina, anziché per il raddoppiamento della cattedra di filologia romanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 24. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;326#art-1