Art. 1
In vigore dal 24 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai nominativi geografici di origine e alle denominazioni di alcuni prodotti del 1 febbraio 1952, concluso a Vienna il 17 dicembre 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale del protocollo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1972
LEONE
ANDREOTTI - MORO - GAVA - RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 61. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-08;394#art-1