Art. 1

In vigore dal 24 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data al protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai nominativi geografici di origine e alle denominazioni di alcuni prodotti del 1 febbraio 1952, concluso a Vienna il 17 dicembre 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale del protocollo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1972 LEONE ANDREOTTI - MORO - GAVA - RIPAMONTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 61. - CARUSO
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