Art. 1
In vigore dal 20 ago 1972
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada, concluso a Ottawa il 16 giugno 1970, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 19 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1972
LEONE
ANDREOTTI - MORO - RIPAMONTI - SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 19. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-08;364#art-1