Art. 1

In vigore dal 20 ago 1972
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada, concluso a Ottawa il 16 giugno 1970, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 19 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1972 LEONE ANDREOTTI - MORO - RIPAMONTI - SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 19. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-08;364#art-1

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