Art. 1

In vigore dal 7 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato. I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.
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