Art. 1
In vigore dal 14 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 369 del 17 marzo 1972;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell' sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lecco, in provincia di Como, limitatamente alla zona tratteggiata e delimitata in bleu, che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1972
LEONE
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 33. - VALENTINI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-31;219#art-1