Art. 2

In vigore dal 7 mag 1972
Il personale, di cui all', lettere a) e b), non viene collocato fuori ruolo, ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-31;170#art-2

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