Art. 1

In vigore dal 8 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile; Visto l', capo I delle disposizioni di attuazione del codice civile; Visto l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione civile denominata: "Accademia d'arte a Montecatini", con sede in Montecatini Terme, viale della Libertà numero 4, allegati al presente decreto; Vista l'istanza in data 24 luglio 1969 avanzata dal prof. dott. Dino Scalabrino, presidente della predetta associazione, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente, ai sensi dell'art. 12 del codice civile; Considerato che detta associazione, ai sensi del citato statuto, svolge la sua attività nell'ambito della provincia di Pistoia e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto di Pistoia l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'ente sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisti di immobili d'interesse artistico e storico; Visto l'art. 17 del codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. È delegato al prefetto della provincia di Pistoia lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione citata nella premessa del presente decreto, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisti di immobili d'interesse artistico e storico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 66. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-28;242#art-1

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