Art. 1

In vigore dal 7 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di settemila posti di assistente ordinario; Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle facoltà e scuole, nonché degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, con il quale, ripartiti novanta posti di assistente ordinario per l'Università della Calabria, risultano tuttora disponibili novantasette posti sul complessivo accantonamento disposto ai sensi e per gli effetti del citato art. 18 della legge n. 62; Considerato che il numero dei posti accantonati con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta eccedente alla quota minima fissata in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati; Considerata l'opportunità - tenuto conto dell'eccedenza di cui sopra - di sciogliere dalla riserva sette posti per far fronte alle ulteriori esigenze manifestatesi in diversi atenei; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Sono detratti dal contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sette posti di assistente ordinario che vengono ripartiti come segue: Numero dei posti FACOLTA DI GIURISPRUDENZA Universita di Milano 1) Cattedra di economia politica I...................... 1 Universita di Napoli 1) Cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale (corso di laurea in scienze politiche)................... 1 FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE Universita di Torino 1) Cattedra di storia delle dottrine politiche.......... 1 FACOLTA DI ECONOMIA E COMMERCIO Universita di Roma 1) Cattedra di diritto amministrativo II................ 1 2) Cattedra di diritto della navigazione................ 1 FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita di Roma 1) Cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I................................. 1 2) Cattedra di semeiotica medica II..................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 18. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-25;200#art-1

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