Art. 1
In vigore dal 9 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 1.000.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 2481: "Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc." dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1972
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprite 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 48. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-18;134#art-1