Art. 1

In vigore dal 14 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 settembre 1913, n. 1068; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla composizione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio; Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle borse merci; Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la deliberazione 12 novembre 1971, n. 613, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha proposto la istituzione di una borsa merci in quella città; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Articolo unico È istituita in Piacenza la borsa per la contrattazione in merci, regolata dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1972 LEONE GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 58. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-13;947#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo