Art. 3
In vigore dal 7 ott 1973
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 1 e 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all' sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti.
Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1972
LEONE
MISASI - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 34. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-11;1194#art-3