Art. 1
In vigore dal 11 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oculistica.
Scuola di specializzazione in oculistica
Art. 125. - È istituita la scuola di specializzazione in oculistica che conferisce il diploma in oculistica.
La scuola ha sede presso la clinica oculistica.
La durata del corso è di anni quattro.
Le materie impartite dalla scuola sono:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologia, esame della rifrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Nozioni di patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali; della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie patologiche della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (1ª parte);
4) Affezioni otorinolaringoiatriche e patologia oculare.
4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (2ª parte);
5) Tesi di specializzazione.
Art. 126. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed il numero degli specializzandi è di otto per i 4 anni di corso.
Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.
Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 64. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-06;135#art-1