Art. 3

In vigore dal 25 ago 1973
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all' è stabilito nella misura di L. 87.900.000. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acque dei locali occorrenti all'istituto di cui all' sono a carico della amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1972 LEONE MISASI - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 58. - VALENTINI
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