Art. 1
In vigore dal 28 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;
Visto l' della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Visto l' della legge 1 marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli della legge 2 febbraio 1970, n. 20 concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e unici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Vista la legge 6 maggio 1970, n. 241, concernente il distacco della borgata Lido di Follonica dal Comune di Piombino, in Provincia di Livorno, e la sua aggregazione al Comune contermine di Follonica, in Provincia di Grosseto;
Visti i dati relativi alla popolazione delle province di Grosseto e di Livorno, contenuti nella pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni", volume XVI, 1970;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 76. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-28;22#art-1