Art. 1
In vigore dal 28 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise";
Visto l' della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 "Modificazioni all', della, legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia-Giulia;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall' della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 77. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-28;21#art-1