Art. 1
In vigore dal 15 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1956, n. 723, con il quale il rione Ripe dell'abitato di Vieste fu incluso nella tabella E) allegata alla medesima legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Considerato che, in prosieguo di tempo, il movimento franoso che ha causato il detto trasferimento non ha subito ulteriori evoluzioni:
Ritenuto che può utilmente procedersi ad una sistemazione del rione Ripe mediante il trasferimento parziale del rione medesimo, nonché al consolidamento della parte rimanente;
Visto il parere favorevole espresso all'uopo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1312 del 12 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato peri lavori pubblici;
Decreta:
1) Il rione Ripe dell'abitato di Vieste, è compreso tra quelli indicati nella tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente e che fa parte integrante del presente decreto.
2) La rimanente parte del detto rione Ripe è aggiunta alla tabella D) di cui alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1972
LEONE
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 9. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-24;331#art-1