Art. 1

In vigore dal 13 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato col proprio decreto 24 agosto 1963, n. 1331; Visto il proprio decreto 4 aprile 1968, n. 689, con il quale è stata approvata una modifica al primo comma dell'art. 4 del predetto statuto; Vista la deliberazione in data 26 febbraio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto suddetto ha stabilito di apportare modifiche agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 24 dello statuto sopra citato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Sono approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 24 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", deliberate dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo nella riunione del 26 febbraio 1971, nel testo allegato al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972 LEONE DONAT-CATTIN - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 90. - VALENTINI
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