Art. 1
In vigore dal 24 ago 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduto, il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici nautici statali;
Considerato che dal 1 ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti tecnici nautici sottoelencati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di due istituti tecnici nautici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1970 sono istituiti i seguenti istituti tecnici nautici statali:
1) Gallipoli (Lecce);
2) Pozzallo (Ragusa).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;1185#art-1