Art. 1

In vigore dal 9 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Squinzano in data 10 febbraio 1969, n. 3 e del consiglio comunale di Trepuzzi in data 30 settembre 1968, n. 86, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Lecce in data 21 ottobre 1969, n. 87, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 gennaio 1972; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Squinzano e di Trepuzzi, in provincia di Lecce, è rettificato secondo la linea risultante dalla, pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;132#art-1

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