Art. 5
In vigore dal 30 gen 1972
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-5