Art. 13

In vigore dal 28 gen 1972
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare della riduzione di stanziamento risultante nel primo comma del precedente articolo la percentuale del venti per cento. Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando la sopra indicata misura percentuale all'importo della riduzione di stanziamento, resta determinato in milioni 3 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121. All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
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