Regolamento scuola serale speciale triennale di ottica G. Ratti in Torino
Art. 8
In vigore dal 9 dic 1972
Possono accedere alla scuola per ottici coloro che siano in possesso della licenza di scuola media statale o legalmente riconosciuta e abbiano sufficienti cognizioni culturali e disposizioni attitudinali, opportunamente controllate e documentino legalmente di possedere un effettivo tirocinio di lavoro pratico specifico dell'ottico presso un ottico autorizzato, diplomato ed esercitante, o presso un'industria del ramo, presso la quale il postulante svolga l'effettivo lavoro dell'ottico (molatura lenti e montaggio occhiali da vista ecc.).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;701#art-rss-8