Art. 1
In vigore dal 9 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 8 febbraio 1940 con il quale il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino è stato autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico;
Vista l'istanza del presidente del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino intesa ad ottenere l'autorizzazione a trasformare la predetta scuola da biennale in triennale;
Visto il nuovo regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;
Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino è autorizzato a trasformare da biennale in triennale, la dipendente scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico istituita con regio decreto 8 febbraio 1940, secondo il regolamento scolastico, gli orari ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati d'ordine nostro dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972
LEONE
MARIOTTI - MISASI
Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 50 - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;701#art-rd-1