Titolo III

Art. 14

In vigore dal 20 gen 1972
Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti loro delegate con il precedente , possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle Regioni. Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.
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