Art. 1
In vigore dal 25 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Considerata la necessità di effettuare nell'anno 1972 richiami, per esigenze speciali e per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, purchè ancora soggetti ad obblighi militari, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Decreta:
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Nel corso dell'anno 1972 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione:
n. 16.195 sottufficiali e n. 120.845 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
n. 1500 sottufficiali e n. 5000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;
n. 1319 sottufficiali in congedo e n. 10.372 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1300#art-1