Art. 1

In vigore dal 25 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Considerata la necessità di effettuare nell'anno 1972 richiami, per esigenze speciali e per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, purchè ancora soggetti ad obblighi militari, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Decreta: . Nel corso dell'anno 1972 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione: n. 16.195 sottufficiali e n. 120.845 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito; n. 1500 sottufficiali e n. 5000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.; n. 1319 sottufficiali in congedo e n. 10.372 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1300#art-1

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