Art. 1
In vigore dal 22 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in radiologia.
Scuola di specializzazione in radiologia
(con indirizzo di "Radiologia diagnostica")
Art. 125. - La scuola di specializzazione in radiologia è limitata al solo indirizzo roentgendiagnostico per cui rilascerà il diploma di specialista in radiologia diagnostica.
Il corso d'insegnamento ha la durata di tre anni ed è così articolato:
1° Anno:
Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
Anatomia radiologica normale;
Fisiologia radiologica;
Tecnica radiologica generale;
Semeiotica radiologica generale;
Fondamenti di radiobiologia;
Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati, diagnostica differenziale, rapporti con l'anatomia patologica;
Radiodiagnostica clinica;
Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
Art. 126. - I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. È obbligatorio l'internato.
L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, può essere ridotto a due mesi (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariati della stessa disciplina presso ospedali regionali.
Non è consentita per alcun motivo l'abbreviazione dei corsi.
È obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo.
Il numero degli iscritti alla scuola è limitato a otto per anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 53. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-08;1282#art-1