Art. 1

In vigore dal 22 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in radiologia. Scuola di specializzazione in radiologia (con indirizzo di "Radiologia diagnostica") Art. 125. - La scuola di specializzazione in radiologia è limitata al solo indirizzo roentgendiagnostico per cui rilascerà il diploma di specialista in radiologia diagnostica. Il corso d'insegnamento ha la durata di tre anni ed è così articolato: 1° Anno: Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; Anatomia radiologica normale; Fisiologia radiologica; Tecnica radiologica generale; Semeiotica radiologica generale; Fondamenti di radiobiologia; Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati; Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati, diagnostica differenziale, rapporti con l'anatomia patologica; Radiodiagnostica clinica; Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. Art. 126. - I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. È obbligatorio l'internato. L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, può essere ridotto a due mesi (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariati della stessa disciplina presso ospedali regionali. Non è consentita per alcun motivo l'abbreviazione dei corsi. È obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo. Il numero degli iscritti alla scuola è limitato a otto per anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 53. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-08;1282#art-1

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