Art. 1
In vigore dal 28 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
È approvato e reso esecutivo l'atto stipulato in data 21 settembre 1971 tra il delegato del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il legale rappresentante dell'amministrazione provinciale di Perugia per la concessione definitiva trentennale del servizio pubblico di trasporto di persone sul lago Trasimeno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1971
SARAGAT
VIGLIANESI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 85. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-20;1371#art-1