Art. 1
In vigore dal 12 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto n. 293 del 13 aprile 1962 con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari;
Vista la delibera n. 6/69 del 24 luglio 1969 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati;
Vista la delibera n. 8/69 del 17 novembre 1969 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati;
Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 101760/74 del 16 giugno 1970;
Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 102839/74 del 9 agosto 1971;
Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;
Vista la deliberazione del 10 luglio 1970 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;
Vista la determinazione del presidente del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati n. 40/71 del 6 ottobre 1971;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati nei termini indicati dalle delibere n. 6/69 del 24 luglio 1969 e n. 8/69 del 17 novembre 1969 del consiglio generale del consorzio stesso, nonché dalla determinazione del presidente del consorzio n. 40/71 del 6 ottobre 1971, di cui al testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 149. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1390#art-1