Art. 1

In vigore dal 8 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Modena il 9 giugno 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Petrografia applicata" della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-03;1242#art-1

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