Art. 1
In vigore dal 18 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto presidenziale 3 agosto 1970, n. 762, con il quale la scuola veniva denominata scuola di paleografia e filologia musicale (scuola diretta a fini speciali);
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche delle università anzidette;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte con la stessa denominazione per dare continuità alla scuola ed evitare disparità di trattamento agli allievi già iscritti;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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La scuola speciale di paleografia e filologia musicale passa dall'Università di Parma alle dipendenze della Università di Pavia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1418#art-1