Art. 2
In vigore dal 24 mar 1972
Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.
Alla fine di ogni corso di studi viene rilasciata rispettivamente la laurea in chimica, la laurea in fisica, la laurea in scienze biologiche, la laurea in scienze geologiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1357#art-2