Art. 1
In vigore dal 12 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 174, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in "Dermosifilopatia" e in "Clinica otorinolaringoiatrica" mutano rispettivamente la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica" e di "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale".
L'art. 191, relativo alla "Scuola di specializzazione in dermosifilopatia" che muta la denominazione in quello di "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica" è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 191. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica.
La durata del corso è di tre anni.
Non saranno concesse abbreviazioni di corso.
Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a trenta per i tre anni di corso.
L'ammissione alla scuola, qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, avverrà in seguito a concorso per soli titoli.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di clinica dermosifilopatica per tutta la durata del corso.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.
3° Anno:
Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.
L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.
L'art. 194, relativo alla "Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria" è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 194. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica odontoiatrica.
La durata del corso è di tre anni.
Non saranno concesse abbreviazioni di corso.
Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a novanta, per i tre anni di corso.
L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per soli titoli.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato nell'istituto per tutta la durata del corso.
Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti in unica sessione nel mese di novembre.
Alla fine del terzo annuo, dopo aver superato i relativi esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella descrizione orale di una dissertazione scritta su un tema assegnato dal direttore della scuola.
Gli insegnamenti sono ripartiti per i tre anni di corso nel seguente modo:
1° Anno:
Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia odontostomatologica;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica (1° anno);
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (1° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno);
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
2° Anno:
Odontoiatria conservativa (2° anno);
Odontotecnica (2° anno);
Clinica odontostomatologica (1° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
Paradontologia (1° anno);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno);
Chirurgia maxillo-facciale (1° anno);
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
3° Anno:
Clinica odontostomatologica (2° anno);
Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
Medicina legale odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (3° anno);
Paradontologia (2° anno);
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
L'art. 196, relativo alla "Scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica" che muta la denominazione in "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale" è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 196. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
La durata del corso è di tre anni.
Non saranno concesse abbreviazioni di corso.
Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a dodici, per i tre anni di corso.
L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per titoli ed esami.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiologia otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1°);
Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2°);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.
3° Anno:
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (3°);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheo-broncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica per tutta la durata del corso.
L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento precedentemente concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 16. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1326#art-1