Art. 1
In vigore dal 12 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 81. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:
Istituto di chimica.
Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente
Art. 712. - La scuola svolge un corso di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.
Art. 713. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di sei per ogni anno di corso.
L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare.
Art. 714. - Il corso ha la durata di tre anni ed un quarto anno deve essere dedicato al tirocinio pratico gastroenterologico. Il corso ha luogo nell'istituto di clinica medica generale e terapia medica II dell'università.
Art. 715. - Gli iscritti debbono:
a) seguire per i primi tre anni gli insegnamenti della scuola;
b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante questo triennio;
c) svolgere l'anno di tirocinio pratico gastroenterologico in una clinica medica o in reparti ospedalieri.
Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami devono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione.
Art. 716. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti, con esami da sostenere alla fine di ciascuno di essi:
Anatomia normale e patologica;
Fisiologia normale e patologica;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Malattie del tubo digerente;
Malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).
Insegnamenti complementari con corsi semestrali saranno aggiunti, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.
Art. 717. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso), l'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti nel manifesto annuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 17. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1325#art-1