Art. 1

In vigore dal 7 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . - Il secondo comma è abrogato e sostituito nel modo seguente: "Essa è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia; di economia e commercio; di laurea in lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia e di architettura aventi sede nel territorio del comune di Chieti, località Madonna delle Piane e delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche in Teramo". Art. 29. - Presso la libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere. L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facoltà di economia e commercio della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere. Dopo l'art. 44 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della facoltà di architettura. Facoltà di architettura Art. 45. - La durata del corso degli studi in architettura è di 5 anni. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 46. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre); 2) Arredamento (annuale); 3) Composizione architettonica (quinquennale); 4) Disegno e rilievo (annuale); 5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 6) Fisica (semestrale); 7) Fisica tecnica ed impianti (annuale); 8) Geometria descrittiva (annuale); 9) Igiene edilizia (semestrale); 10) Statica (annuale); 11) Restauro dei monumenti (annuale); 12) Scienza delle costruzioni (annuale); 13) Storia dell'architettura (biennale); 14) Tecnica delle costruzioni (annuale); 15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 16) Urbanistica (biennale). Sono insegnamenti complementari (da attivare): 1) Arte dei giardini; 2) Materie giuridiche; 3) Indirizzi architettura moderna; 4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; 5) Ponti e grandi strutture; 6) Illuminazione ed acustica; 7) Complementi di matematica; 8) Pianificazione territoriale urbanistica; 9) Progettazione artistica per l'industria; 10) Storia dell'urbanistica; 11) Morfologia strutturale; 12) Unificazione e prefabbricazione; 13) Economia dello spazio; 14) Analisi dei sistemi urbani. Art. 47. - Sono stabilite le seguenti precedenze di esami: Non si puo essere ammessi a Se non e stato superato sostenere l'esame di: l'esame di: Tecnologia dell'architettu- Tecnologia dell'architet- ra II; tura I; Statica e fisica tecnica e Analisi matematica e geo- impianti; metria analitica I; Scienze delle costruzioni; Statica; Storia dell'architettura II; Storia dell'architettura I; Composizione architettonica; Nella serie degli esami stabiliti dalla facol- ta per questa materia non puo essere soste- nuto un esame senza che sia stato superato il precedente; Composizione architettonica Scienza delle costruzio- V; ni; Art. 48. - Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facoltà. Pertanto la tabella A dei professori di ruolo è modificata nel modo seguente: Facoltà di economia e commercio.............. n. 4 Facoltà di lingue e letterature straniere......... n. 3 Nella stessa tabella è soppressa la dicitura (limitata ai primi due anni di corso) della facoltà di architettura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971 SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 5. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1317#art-1

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