Art. 1
In vigore dal 7 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
. - Il secondo comma è abrogato e sostituito nel modo seguente:
"Essa è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia; di economia e commercio; di laurea in lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia e di architettura aventi sede nel territorio del comune di Chieti, località Madonna delle Piane e delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche in Teramo".
Art. 29. - Presso la libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere.
L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facoltà di economia e commercio della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere.
Dopo l'art. 44 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della facoltà di architettura.
Facoltà di architettura
Art. 45. - La durata del corso degli studi in architettura è di 5 anni.
Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 46. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).
Sono insegnamenti complementari (da attivare):
1) Arte dei giardini;
2) Materie giuridiche;
3) Indirizzi architettura moderna;
4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
5) Ponti e grandi strutture;
6) Illuminazione ed acustica;
7) Complementi di matematica;
8) Pianificazione territoriale urbanistica;
9) Progettazione artistica per l'industria;
10) Storia dell'urbanistica;
11) Morfologia strutturale;
12) Unificazione e prefabbricazione;
13) Economia dello spazio;
14) Analisi dei sistemi urbani.
Art. 47. - Sono stabilite le seguenti precedenze di esami:
Non si puo essere ammessi a Se non e stato superato sostenere l'esame di: l'esame di:
Tecnologia dell'architettu- Tecnologia dell'architet- ra II; tura I;
Statica e fisica tecnica e Analisi matematica e geo- impianti; metria analitica I;
Scienze delle costruzioni; Statica;
Storia dell'architettura II; Storia dell'architettura I;
Composizione architettonica; Nella serie degli esami stabiliti dalla facol- ta per questa materia non puo essere soste- nuto un esame senza che sia stato superato il precedente;
Composizione architettonica Scienza delle costruzio- V; ni;
Art. 48. - Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facoltà.
Pertanto la tabella A dei professori di ruolo è modificata nel modo seguente:
Facoltà di economia e commercio.............. n. 4 Facoltà di lingue e letterature straniere......... n. 3
Nella stessa tabella è soppressa la dicitura (limitata ai primi due anni di corso) della facoltà di architettura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 5. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1317#art-1