Art. 1

In vigore dal 2 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario; Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, con il quale, per l'anno accademico 1966-67 in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei milleseicentotrentasei posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio; Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603: 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986; 3 dicembre 1970, n. 1201; 24 luglio 1971, n. 826, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari; Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati col citato decreto presidenziale 1 aprile 1967, n. 343, due altri posti non risultano coperti perché i relativi concorsi sono andati deserti; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . I due posti di assistente ordinario già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, sono recuperati dal contingente riservato: UNIVERSITA DI GENOVA Numero dei posti Facolta di ingegneria: 1) cattedra di impianti elettrici......................... 1 UNIVERSITA DI TORINO Facolta di medicina e chirurgia: 1) cattedra di igiene..................................... 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1209#art-1

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