Art. 1
In vigore dal 20 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di psichiatria;
Istituto di cardiochirurgia;
Istituto di malattie infettive;
Istituto di medicina del lavoro;
Istituto di chimica biologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 142. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1147#art-1